Art. 2.
(Utilizzazione delle DO e delle IGT).

      1. Le DO e le IGT sono utilizzate per designare i mosti ed i vini appartenenti a

 

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una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base all'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La DO o l'IGT e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegate in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
      3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le DO e le IGT nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose e per l'aceto di vino.
      4. È fatto divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati nelle produzioni di vini a DO classificati ai sensi dell'articolo 3, e a IGT.